Diritti dei Consiglieri – Art. 43 del D.lgs 267/2000.

L’art. 43 comma 2 del D.lgs 267/2000 recita come segue:

“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Gli articoli 26 e 27 del Regolamento comunale disciplinano in modo più chiaro e dettagliato il diritto d’informazione, di accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie di atti e documenti ai Consiglieri comunali.

Un vera opposizione non può fare a meno di ottenere dagli uffici comunali tutte le informazioni in loro possesso.

Scambio di note tra il Sindaco Di Salvo ed il Cons. Simone:

 PROT. 3570 DEL 07.08.2014 – RISCONTRONOTA DEL 05.08.2014

Comunicazione 7 agosto 2014

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